Il fenomeno molesto legato all’attivazione di contratti non richiesti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale continua a registrare un numero elevatissimo di segnalazioni in tutta Italia, colpendo specialmente le fasce di popolazione più vulnerabili. Molti utenti si ritrovano improvvisamente con un nuovo fornitore energetico senza aver mai firmato alcun modulo di adesione o senza aver mai espresso un consenso telefonico esplicito e consapevole.
🎯 Destinatari: Consumatori e Famiglie
🚨 Come nascono i contratti non richiesti di luce e gas
Le modalità con cui i call center aggressivi o agenti porta a porta spregiudicati riescono ad attivare forniture non autorizzate sono molteplici e sempre più raffinate. Nella maggior parte dei casi, la truffa prende il via con una semplice chiamata telefonica in cui l’operatore si spaccia per il distributore locale di rete o per il fornitore abituale del cliente, adducendo presunti problemi tecnici, variazioni tariffarie obbligatorie o aggiornamenti dei contatori. Durante la conversazione, il truffatore cerca di estorcere dati sensibili indispensabili per la voltura o il cambio fornitore.
I dati chiave presi di mira sono il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, unitamente al codice fiscale dell’intestatario dell’utenza. Una volta ottenuti questi identificativi, alcune agenzie scorrette procedono all’inserimento delle pratiche attraverso la falsificazione della firma cartacea o l’uso manipolato delle registrazioni vocali, note come vocal order. Come spiegato sulle nostre pagine, la tutela della privacy e dei dati identificativi delle proprie utenze costituisce la prima vera linea di difesa contro questi abusi di mercato.
📜 Normativa ARERA e tutele contro i contratti non richiesti
Per contrastare questo fenomeno dilagante, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito regole stringenti per proteggere gli utenti finali. Secondo le delibere vigenti emanate dall’Autorità, un contratto si definisce non richiesto quando il cliente finale contesta di non aver mai concluso alcun accordo con la società di vendita, oppure dichiara che il consenso fornito è stato estorto con dolo, errore o violenza morale.
La legge garantisce al consumatore il diritto fondamentale al ripristino della situazione precedente. Ciò significa che il cittadino ha il diritto di tornare a essere servito dal proprio precedente fornitore alle medesime condizioni economiche preesistenti, senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo di disattivazione o di nuova attivazione. Per maggiori informazioni sulle tutele e sui diritti del mercato energetico è possibile consultare il portale ufficiale dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che sanziona regolarmente i comportamenti commerciali scorretti delle compagnie energetiche.
🛡️ La procedura da seguire per annullare i contratti non richiesti
Se vi accorgete di essere stati vittima di un cambio di gestore illegittimo, è fondamentale agire con tempestività seguendo passaggi chiari e documentabili. Non bisogna limitarsi a chiamate verbali verso il servizio clienti del nuovo gestore, ma occorre formalizzare la contestazione attraverso canali tracciabili legalmente validi.
- Invio del reclamo scritto: Spedire immediatamente una lettera di reclamo per disconoscimento del contratto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R al fornitore contestato, specificando di non aver mai autorizzato l’attivazione.
- Richiesta della procedura di ripristino: Contestualmente al reclamo, richiedere l’applicazione della procedura ripristinatorizzata prevista dalle delibere ARERA per rientrare con il vecchio gestore.
- Segnalazione allo Sportello per il Consumatore: Qualora la compagnia non risponda entro 40 giorni o rigetti il reclamo, è possibile aprire una procedura gratuita di conciliazione presso lo Sportello per il consumatore di energia.
Quando si gestisce una contestazione per contratti non richiesti, la tempestività è essenziale: la comunicazione di disconoscimento inviata entro i termini permette di bloccare le procedure di mora ed evitare il distacco della fornitura per fatture non pagate ma contestate.
💶 Devo pagare le bollette emesse dal nuovo fornitore?
Una delle domande più frequenti tra i consumatori coinvolti riguarda l’obbligo di pagamento delle fatture ricevute dalla società venditrice non autorizzata. La normativa dell’ARERA stabilisce tutele economiche molto precise in merito alle somministrazioni non richieste.
Se il cliente presenta reclamo tempestivo per contratti non richiesti e la procedura confermerà l’irregolarità, l’utente non sarà tenuto a pagare alcun corrispettivo al fornitore non richiesto per la quota di vendita. Se le bollette sono già state saldate in buona fede prima di scoprire la truffa, il nuovo fornitore è obbligato per legge a rimborsare integralmente le somme incassate entro tempi prestabiliti, riaccreditando gli importi direttamente sul conto corrente dell’utente o tramite assegno.
🔍 Come prevenire le truffe e proteggere le proprie utenze
La prevenzione rimane l’arma più efficace per evitare lunghi iter burocratici di disconoscimento. Per evitare di cadere nella trappola dei contratti non richiesti, è opportuno adottare alcune abitudini prudenziali durante la gestione quotidiana dei propri contatti commerciali e telefonici.
Non lette mai a voce i codici POD o PDR a operatori che vi contattano telefonicamente, anche se affermano di chiamare per conto della vostra attuale compagnia. Non mostrate le bollette cartacee ad agenti che si presentano alla porta di casa senza un appuntamento prefissato ed evitate di pronunciare la parola ‘Sì’ in modo isolato durante le chiamate di telemarketing, poiché la registrazione potrebbe essere manipolata digitalmente. Ricordate infine che nessun ente gestore della rete invia personale a domicilio per controllare i prezzi in bolletta o applicare sconti automatici senza preavviso scritto.
