La perdita involontaria dell’occupazione è un evento che attiva tutele economiche e sociali fondamentali nel nostro ordinamento: tra queste, la NASpI è lo strumento cardine per garantire continuità di reddito e favorire il reinserimento professionale.
🎯 Destinatari: Lavoratori dipendenti, precari, disoccupati
⚖️ Requisiti di Accesso e Cause di Cessazione
L’indennità spetta ai lavoratori con contratto subordinato che abbiano perso l’impiego per cause indipendenti dalla loro volontà. Rientrano nella tutela:
- Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o soggettivo e licenziamento collettivo.
- Dimissioni per giusta causa (mancato pagamento retribuzioni, mobbing, molestie).
- Risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.
- Scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato.
Sul piano contributivo, è indispensabile aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
💶 Calcolo dell’Importo e Durata del Sostegno
L’importo mensile della prestazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Nello specifico:
- Se la retribuzione media mensile è pari o inferiore alla soglia rivalutata annualmente dall’INPS, la NASpI è pari al 75% di tale importo.
- Se supera la soglia, si aggiunge il 25% dell’eccedenza fino a un tetto massimo mensile prefissato per legge.
- A partire dal sesto mese di fruizione (o dall’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni), l’importo subisce un décalage progressivo del 3% per ogni mese successivo.
La durata complessiva coincide con un numero di settimane pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.
📋 Termini di Presentazione e Obblighi di Condizionalità
Per non perdere quote di indennità, la procedura telematica deve rispettare scadenze precise:
- La domanda va trasmessa all’INPS per via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto.
- Se presentata entro l’8° giorno dalla cessazione, il trattamento decorre dall’8° giorno; se presentata successivamente, decorre dal giorno seguente all’invio.
- Il beneficiario deve sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego, accettando offerte congrue e percorsi di riqualificazione pena la decadenza o decurtazione dell’assegno.
📄 Scheda Informativa di Servizio (PDF)
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