Mar. Set 1st, 2026

Il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è riscosso tramite addebito diretto sulle fatture dell’energia elettrica per tutti i titolari di utenza residenziale. Tuttavia, l’ordinamento fiscale prevede specifiche cause di esonero totale, legate all’assenza di apparecchi TV nell’abitazione oppure a limiti reddituali e di età.

⏱️ Lettura: 4 minuti
🎯 Destinatari: Contribuenti intestatari di utenza elettrica, Over 75, Famiglie senza TV

📋 Chi ha diritto all’esenzione

Le casistiche principali che permettono di richiedere l’esonero dal pagamento sono tre:

  • Non detenzione della TV: I cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non possiedono alcun apparecchio televisivo (né loro né i componenti della famiglia anagrafica) in nessuna delle abitazioni in cui è attiva l’utenza.
  • Cittadini Over 75: Soggetti che hanno compiuto 75 anni entro il termine di pagamento e che presentano un reddito annuo complessivo (sommato a quello del coniuge) non superiore a 8.000 euro, senza conviventi titolari di reddito proprio (a eccezione di colf o badanti).
  • Diplomatici e militari stranieri: Agenti diplomatici, funzionari consolari e personale delle forze armate straniere appartenenti alla NATO, in forza di specifiche convenzioni internazionali.

💶 Scadenze e finestre di validità

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione ha validità annuale e segue un preciso calendario fiscale:

  • Entro il 31 gennaio: Esonero valido per l’intero anno solare di riferimento.
  • Dal 1° febbraio al 30 giugno: Esonero valido esclusivamente per il secondo semestre (luglio-dicembre).
  • Dal 1° luglio al 31 gennaio successivo: Esonero valido per l’intero anno successivo.

⚖️ Modalità di compilazione e invio del modulo

Per comunicare l’esenzione è necessario utilizzare il modello ufficiale di Dichiarazione Sostitutiva disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate:

  1. Applicazione web: Accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate tramite credenziali SPID, CIE o CNS e compilazione guidata del Quadro A.
  2. Intermediari abilitati: Presentazione telematica tramite CAF, commercialisti o consulenti fiscali.
  3. Posta Elettronica Certificata (PEC): Invio del modello compilato e sottoscritto con firma digitale all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
  4. Raccomandata A/R: Spedizione in plico senza busta, unitamente a copia del documento d’identità, indirizzata a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

🔒 Monitoraggio e rimborsi

Qualora il canone sia stato indebitamente addebitato sulla bolletta della luce prima dell’accoglimento della domanda, è possibile presentare istanza di rimborso tramite l’apposito modello telematico, specificando la motivazione dello sgravio spettante.


📄 Scheda Informativa di Servizio (PDF)

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Di Sandro Boselli

"Fondatore e curatore editoriale di Notiziario.net. Si occupa di approfondimenti normativi, guide pratiche al cittadino, tutela dei consumatori ed economia quotidiana."